2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) sulla confisca penale, alla quale si possono opporre solo i titolari di un diritto reale (DTF 123 II 613 consid. 6b/bb). Scopo della restituzione allo stato richiedente giusta l’art. 74a AIMP, così come quello della confisca giusta l’art. 59 CP, è di privare l’autore di un reato del provento di cui ha beneficiato in ragione dell’atto punibile da lui perpetrato (Laurent Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Basilea, Ginevra, Monaco 2004, pag. 347).