b). Come giustamente osservato dal DFF nella sua decisione del 19 gennaio 2005, il Tribunale federale ha chiaramente statuito che possono essere opposti alla restituzione soltanto dei diritti reali e non mere pretese creditorie, anche se a loro garanzia sia stato ottenuto un sequestro in Svizzera (DTF 123 II 612 consid. 6b). Questa interpretazione corrisponde peraltro all’interpretazione dell’art. 59 cifra 1 cpv. 2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) sulla confisca penale, alla quale si possono opporre solo i titolari di un diritto reale (DTF 123 II 613 consid.