Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il cpv. 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera (cpv. 5 lett. b). Come giustamente osservato dal DFF nella sua decisione del 19 gennaio 2005, il Tribunale federale ha chiaramente statuito che possono essere opposti alla restituzione soltanto dei diritti reali e non mere pretese creditorie, anche se a loro garanzia sia stato ottenuto un sequestro in Svizzera (DTF 123 II 612 consid.