7 giudiziaria (art. 74a cpv. 1 AIMP). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all’estero (cpv. 4 lett. c). Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il cpv.