internationale en matière pénale, Berna 1999, pag. 112). Sono in particolare direttamente toccati dalla procedura estera la persona penalmente perseguita nella procedura estera, la persona estradata o da estradare, il detenuto, la persona condannata oggetto di una domanda di esecuzione della decisione. Sono invece toccati indirettamente le persone fisiche o morali che non sono perseguite all’estero, ma la cui collaborazione è richiesta poiché detengono documenti, mezzi di prova o informazioni (ad esempio testimoni o periti), o ancora il danneggiato e l’acquirente in buona fede (art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP; Zimmermann, op. cit., pag. 112 segg.).