, Berna 2001, pag. 188). La violazione può consistere sia nell’esecuzione che nell’omissione di un atto giuridico. Se l’obbligo al risarcimento del danno deriva da un’omissione, per fondare l’illiceità deve esistere il dovere di agire (DTF 123 II 583 consid. 4d segg.). Va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una qualsiasi violazione di un dovere di servizio non equivale a un atto illecito che provoca una responsabilità; ciò è il caso unicamente quando è violato un dovere di servizio essenziale all’esercizio del potere di una carica pubblica (cfr. decisione non pubblicata del Tribunale federale del 3 luglio 2003, nella causa L. [2C.4/2000], consid.