Secondo una interpretazione letterale e teleologica dell’art. 12 LResp, tale norma presuppone l’esistenza di una decisione, contro la quale è data la possibilità di ricorrere e non contempla il caso in cui una decisione non è stata resa. Inoltre, l’inoltro di un ricorso di diritto amministrativo per denegata giustizia non avrebbe impedito la crescita in giudicato della decisione del 22 aprile 2003 e la conseguente restituzione allo Stato tedesco dei beni sequestrati. Pertanto l’art. 12 LResp non può essere invocato per il fatto che la ricorrente abbia omesso di ricorrere per denegata giustizia.