Lo scopo di questa disposizione è di impedire che il cittadino possa nuovamente impugnare una decisione a lui sfavorevole, ma cresciuta in giudicato, ricorrendo a un procedimento ai sensi della LResp. Colui che ha impugnato una decisione sino all’ultima istanza senza successo o colui che non ha utilizzato i rimedi di diritto a sua disposizione o li ha