Il danno deriverebbe pertanto dall’impossibilità della ricorrente di attivarsi per ottenere la retrocessione dei soldi dallo Stato tedesco. Infine la ricorrente considera che gli ordini di bonifico emessi da Z. a suo favore in tempi non sospetti, e da essa accettati, costituiscono un’assegnazione di denaro irrevocabile e quindi assimilabile ad un diritto reale tale da giustificare la priorità della ricorrente giusta l’art. 74a cpv. 3 AIMP. H. Con lettera del 24 marzo 2005 il DFF ha comunicato di rinunciare ad una presa di posizione sul ricorso, visto che la ricorrente non ha addotto alcun nuovo argomento, e postula la reiezione del ricorso, come da decisione del 19 gennaio 2005.