L’atteggiamento palesemente negligente dell’UFG si manifesta non solo nel non aver evaso tempestivamente l’istanza, ma pure nel non aver mai emanato una decisione suscettibile di ricorso, rimproverando poi alla ricorrente di non aver impugnato la decisione del 22 aprile 2003 di cui essa ha preso conoscenza oltre un anno dopo. Il danno deriverebbe pertanto dall’impossibilità della ricorrente di attivarsi per ottenere la retrocessione dei soldi dallo Stato tedesco.