Richiamando integralmente le argomentazioni esposte con la domanda di risarcimento dell’11 maggio 2004, la ricorrente sostiene che, malgrado le festività pasquali, la lettera spedita giovedì 17 aprile 2003 doveva essere giunta non più tardi di martedì 22 aprile 2003 e che essa era stata pertanto ignorata dall’UFG. L’atteggiamento palesemente negligente dell’UFG si manifesta non solo nel non aver evaso tempestivamente l’istanza, ma pure nel non aver mai emanato una decisione suscettibile di ricorso, rimproverando poi alla ricorrente di non aver impugnato la decisione del 22 aprile 2003 di cui essa ha preso conoscenza oltre un anno dopo.