Con ricorso del 21 febbraio 2005 la X. (in seguito: la ricorrente), per il tramite del suo legale, ha impugnato la decisione del DFF dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato (in seguito: CRR), postulandone l’annullamento e l’accoglimento delle proprie pretese di risarcimento. Richiamando integralmente le argomentazioni esposte con la domanda di risarcimento dell’11 maggio 2004, la ricorrente sostiene che, malgrado le festività pasquali, la lettera spedita giovedì 17 aprile 2003 doveva essere giunta non più tardi di martedì 22 aprile 2003 e che essa era stata pertanto ignorata dall’UFG.