Infine, il DFF rilevava che nella fattispecie non era dato alcun comportamento illecito di un funzionario, in quanto non era stato leso alcun bene giuridicamente protetto della X., ritenuto che quest’ultima non era parte della procedura di assistenza, non essendo toccata né personalmente né direttamente dall’assistenza giudiziaria. Parimenti veniva negato un qualsiasi rapporto di causalità tra la mancata comunicazione alla X. della restituzione dei beni e il preteso danno, ritenuto che la X. non avrebbe comunque potuto adottare alcun provvedimento per recuperare gli averi rivendicati. G. Con ricorso del 21 febbraio 2005 la X. (in seguito: