In terzo luogo, il DFF motivava che, a tenore dell’art. 74a cpv. 4 AIMP e secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli unici diritti di una persona estranea al reato che possono opporsi a un’eventuale consegna degli oggetti o beni confiscati, sono i diritti reali. Infine, il DFF rilevava che nella fattispecie non era dato alcun comportamento illecito di un funzionario, in quanto non era stato leso alcun bene giuridicamente protetto della X., ritenuto che quest’ultima non era parte della procedura di assistenza, non essendo toccata né personalmente né direttamente dall’assistenza giudiziaria.