amministrativo al Tribunale federale giusta l’art. 80g AIMP. In particolare, 4 a mente del DFF, la X. avrebbe potuto far valere in ogni tempo la denegata giustizia con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale giusta gli art. 97 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria (OG, RS 173.110). Avendovi rinunciato, la X. non poteva rimettere in discussione tale decisione, facendo valere la responsabilità dello Stato. In terzo luogo, il DFF motivava che, a tenore dell’art. 74a cpv.