Concludendo l’UFG sosteneva che la Svizzera non avrebbe validamente potuto sostenere nei confronti della Germania che il provento di reato fosse dissequestrato per pagare crediti privati. Con osservazioni del 16 agosto 2004 la X. contestò in particolare l’affermazione che l’UFG avesse preso conoscenza della lettera del 16/17 aprile 2003 solo in data 23 aprile 2002, ma quand’anche ciò fosse avvenuto, avrebbe dovuto informarla immediatamente, onde permetterle di impugnare la decisione di dissequestro. E.