accordo transattivo con lo Stato tedesco, aveva di fatto annullato la procedura rogatoriale senza emissione di decisione suscettibile di essere impugnata da parte della X. D. Con osservazioni del 23 giugno 2004 l’UFG prese posizione sulla domanda della X., postulandone la reiezione. A mente dell’UFG l’istanza della X. del 16 aprile 2003 non era giuridicamente fondata per due motivi. Innanzitutto ai sensi della AIMP la X. non era considerata parte alla procedura di assistenza, in quanto non era personalmente e direttamente toccata dalla misura di assistenza, non essendo titolare del conto bancario colpito da sequestro.