In sostanza la X. rimproverava all’UFG di aver disposto il dissequestro dei beni della Y., dopo aver preso atto della sua istanza del 16/17 aprile 2003, che non era peraltro stata evasa, lamentando quindi una denegata giustizia. La X. precisava inoltre di non essere un creditore qualunque, avendo ottenuto dalla Y., prima del sequestro dei conti, un ordine di bonifico per la merce fornita, per cui tecnicamente la somma era già stata assegnata a X., che l’aveva accettata, ciò che ne rendeva irrevocabile l’assegnazione. Ciò stante, al momento di sbloccare la relazione, avrebbero dovuto essere eseguiti in primo luogo gli ordini di bonifico del giugno 2000. Infine l’UFG, avendo concordato un