Con scritto del 19 maggio 2003 l’UFG osservò che la revoca della misura sugli averi della Y. era stata disposta a seguito di un regolare ordine bancario dato dal titolare di una procura sul conto, per cui il trasferimento degli averi non era avvenuto in diretta applicazione dell’art. 74a AIMP, e che inoltre la X., in quanto semplice creditrice, non era legittimata a partecipare alla procedura di assistenza, visto che solo diritti di natura reale possono essere garantiti nell’ambito della predetta procedura. Tramite lettera del 28 luglio 2003 il legale della X. rimproverò all’UFG di aver permesso la consegna dei fondi della Y. alle autorità tedesche senza preavvisare la sua assistita,