Non essendo ancora stato deciso a chi toccherà provvedere, la trasmissione della suddetta missiva avviene a futura memoria». Mediante decisione del 22 aprile 2003, l’UFG dichiarò ammissibile la richiesta di assistenza del 7 aprile 2003 delle autorità tedesche volta alla restituzione degli averi precedentemente sequestrati dalle autorità svizzere nell’ambito della procedura di assistenza nei confronti di Z., ordinando la restituzione alle autorità tedesche degli averi controllati da quest’ultimo. Il 14 maggio 2003 il legale della X. sollecitò l’evasione dell’istanza ex art. 74 cpv. 3 AIMP (recte art. 74a cpv.