La creditrice, che non dispone di un diritto reale, non può essere considerata un acquirente in buona fede ai sensi dell’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP (consid. 5c e d). Un ordine di bonifico posteriore al sequestro non può avere la precedenza sulla richiesta di restituzione dello Stato straniero (consid. 5d).