{"Signatur": "CH_VB_020", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-09-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_020_JAAC-70-31--_2005-09-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007283.pdf?ID=150007283", "Checksum": "04d19bb9a99a2a678bdb488f4bb82b7a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:30", "Checksum": "92832dd1634df00a533a75f7bac02310", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato 20.09.2005 JAAC 70.31 \r\n\n 7\ngiudiziaria (art. 74a cpv. 1 AIMP). La consegna può avvenire in ogni stadio del\nprocedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva\ndello Stato richiedente (cpv. 3). Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere\ntrattenuti in Svizzera se una persona estranea al reato, le cui pretese non\nsono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in\nbuona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante\nabitualmente in Svizzera, all’estero (cpv. 4 lett. c). Se un avente diritto fa\nvalere pretese su oggetti o beni giusta il cpv. 4, la loro consegna allo Stato\nrichiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.\nGli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo\nse la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria\nsvizzera (cpv. 5 lett. b).\nCome giustamente osservato dal DFF nella sua decisione del 19 gennaio 2005,\nil Tribunale federale ha chiaramente statuito che possono essere opposti alla\nrestituzione soltanto dei diritti reali e non mere pretese creditorie, anche se\na loro garanzia sia stato ottenuto un sequestro in Svizzera (DTF 123 II 612\nconsid. 6b). Questa interpretazione corrisponde peraltro all’interpretazione\ndell’art. 59 cifra 1 cpv. 2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP,\nRS 311.0) sulla confisca penale, alla quale si possono opporre solo i titolari\ndi un diritto reale (DTF 123 II 613 consid. 6b/bb). Scopo della restituzione\nallo stato richiedente giusta l’art. 74a AIMP, così come quello della confisca\ngiusta l’art. 59 CP, è di privare l’autore di un reato del provento di cui ha\nbeneficiato in ragione dell’atto punibile da lui perpetrato (Laurent Moreillon,\nEntraide internationale en matière pénale, Basilea, Ginevra, Monaco 2004, pag.\n347). Pertanto visto che la ricorrente, quale mera creditrice, non disponeva\ndi un diritto reale protetto dalla norma in questione, essa non può essere\nconsiderata un acquirente in buona fede ai sensi dell’art. 74a cpv. 4 lett. c\nAIMP. Un ordine di bonifico, giuridicamente considerato un assegno, non crea\nun diritto reale, a guisa di un diritto di pegno, a favore dell’assegnatario, né\npuò essere parificato a un diritto reale, bensì conferisce unicamente un credito\ndi natura obbligatoria.\nAd ogni modo, nel caso concreto, il sequestro degli averi in conto era\ncomunque antecedente all’ordine di bonifico invocato dalla ricorrente.\nContrariamente a quanto asserito da quest’ultima nei suoi allegati, ossia che\nl’ordine di bonifico per il pagamento della fattura a suo favore fosse stato\nemesso «in tempi non sospetti», «prima del blocco dei conti presso la Bank di\nD. di pertinenza della Y.», «sin dal giorno del sequestro (20/25 giugno 2000)»,\nrisulta dalla fotocopia del verbale di interrogatorio di Z. del 1° febbraio 2001\ne dal brevetto dell’avvocato W., prodotti dalla ricorrente, che al momento in\ncui Z. si recò in banca per ordinare il pagamento, gli fu comunicato che il conto\nera bloccato. In effetti, si evince dagli atti che il sequestro è stato ordinato il 23\ngiugno 2000, mentre la fattura di cui la ricorrente chiede il pagamento è del\n26 giugno 2000. Pur ammettendo che la fattura fu inviata per fax e che Z. si\nfosse recato in banca il giorno successivo, è manifestamente appurato che a\nquel momento il sequestro era già stato effettuato. Ne discende che l’ordine\ndi bonifico invocato dalla ricorrente non poteva avere la precedenza sulla\nrichiesta di restituzione dello Stato tedesco, essendo posteriore al sequestro.\n\n8\nIn questo contesto non nuoce peraltro osservare che Z. ha dato il proprio\nconsenso irrevocabile alla consegna degli averi sequestrati all’autorità rogante\nai sensi dell’art. 80c AIMP.\ne. Alla luce delle motivazioni sopra esposte l’istanza del 16 aprile 2003\ndella ricorrente era manifestamente infondata ed essa non poteva ottenere\nriscontro positivo, sia che fosse pervenuta il 22 aprile 2003 come sostiene\nla ricorrente, sia che fosse pervenuta il 23 aprile 2003, come sostiene il DFF,\nné la ricorrente avrebbe potuto far valere in altro modo le proprie pretese.\nPertanto il fatto che l’UFG non abbia preso una decisione formale sull’istanza\ndella ricorrente non è all’origine del preteso danno subito dalla ricorrente,\nmancando il nesso di causalità. Alla luce di quanto precede la questione\na sapere se l’UFG doveva comunque decidere formalmente sull’istanza è\nsuperata dai fatti e può essere lasciata aperta.\nConsiderata l’inesistenza di un atto od omissione illeciti da parte dell’autorità\nfederale nonché la mancanza di un nesso di causalità tra le pretese omissioni\ne il danno vantato, l’esame delle altre condizioni, in particolare del danno,\ndiventa superflua.\n6. (Mezzi di prova)\n7. (Reiezione del ricorso)\n\n9\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 70.31 - Estratto della decisione CRR 2005-002 della Commissione federale di ricorso\nin materia di responsabilità dello Stato del 20 settembre 2005 nella causa X. SA\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2006\nAnnée\nAnno\n\nBand 70\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 007 283\n\n"}