{"Signatur": "CH_VB_020", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-09-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_020_JAAC-70-31--_2005-09-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007283.pdf?ID=150007283", "Checksum": "04d19bb9a99a2a678bdb488f4bb82b7a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:30", "Checksum": "92832dd1634df00a533a75f7bac02310", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato 20.09.2005 JAAC 70.31 \r\n\n 6\nInfine deve esistere un rapporto di causalità tra l’atto e il danno. Di regola\nnon è necessario che vi sia una colpa. La legge istituisce a carico della\nConfederazione una responsabilità causale e primaria esclusiva (decisione\ndella CRR del 18 dicembre 2002, pubblicata in GAAC 67.64 consid. 2a; André\nGrisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol II, pag. 795 seg.; Jost\nGross, Staats- und Beamtenhaftung, in: Peter Münch/Thomas Geiser [ed.],\nSchaden - Haftung - Versicherung, Basilea, Ginevra, Monaco 1999, pag. 101\nseg. n. 3.18). Secondo la giurisprudenza è pertanto sufficiente che la ricorrente\nstabilisca l’illegalità o l’illiceità, il danno e il rapporto di causalità tra i primi\ndue elementi (DTF 106 Ib 361 consid. 2b).\nb. La ricorrente rimprovera in particolare all’UFG di non aver evaso l’istanza\ndel 16 aprile 2003, commettendo un diniego di giustizia, e di aver deciso\nla restituzione dei beni sequestrati senza avvisarla, impedendole così di\nesercitare i propri diritti conferitegli dalla AIMP e causandole un danno\ncorrispondente al mancato incasso del residuo sulla fattura del mese di giugno\n2000.\nI doveri la cui violazione potrebbe comportare l’illiceità ai sensi dell’art.\n3 cpv. 1 LResp devono essere ricercati nella AIMP. La AIMP disciplina, in\nquanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti,\ntutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale,\nsegnatamente anche l’assistenza per un procedimento penale all’estero (art. 1\ncpv. 1 lett. b AIMP). Lo scopo della legge è quello di facilitare il perseguimento\ndi autori di atti penalmente rilevanti anche nel caso in cui siano implicati\npiù stati, mettendo a disposizione delle autorità inquirenti uno strumento\nefficace per sormontare l’ostacolo della sovranità nazionale e poter combattere\nil crimine internazionale.\nc. Sono parti alla procedura di assistenza secondo la AIMP, le persone i\ncui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre\npersone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la\ndecisione (art. 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura\namministrativa [PA], RS 172.021; Robert Zimmermann, La coopération\ninternationale en matière pénale, Berna 1999, pag. 112). Sono in particolare\ndirettamente toccati dalla procedura estera la persona penalmente perseguita\nnella procedura estera, la persona estradata o da estradare, il detenuto, la\npersona condannata oggetto di una domanda di esecuzione della decisione.\nSono invece toccati indirettamente le persone fisiche o morali che non sono\nperseguite all’estero, ma la cui collaborazione è richiesta poiché detengono\ndocumenti, mezzi di prova o informazioni (ad esempio testimoni o periti), o\nancora il danneggiato e l’acquirente in buona fede (art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP;\nZimmermann, op. cit., pag. 112 segg.).\nSalvo eccezioni, le persone toccate indirettamente dalla procedura non hanno\ndiritto di ricorso ai sensi dell’art. 103 lett. a OG (Zimmermann, op. cit., pag.\n114).\nPertanto a giusta ragione la ricorrente, quale mera creditrice della società\ndi cui Z. era amministratore unico, non è stata coinvolta nella procedura di\nassistenza giudiziaria conclusasi con decisione del 22 aprile 2003.\nd. Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere\nconsegnati, su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di\nrestituzione, agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza\n\n"}