{"Signatur": "CH_VB_020", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-09-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_020_JAAC-70-31--_2005-09-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007283.pdf?ID=150007283", "Checksum": "04d19bb9a99a2a678bdb488f4bb82b7a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:30", "Checksum": "92832dd1634df00a533a75f7bac02310", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato 20.09.2005 JAAC 70.31 \r\n\n 4\na mente del DFF, la X. avrebbe potuto far valere in ogni tempo la denegata\ngiustizia con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale giusta\ngli art. 97 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 1943\nsull’organizzazione giudiziaria (OG, RS 173.110). Avendovi rinunciato, la X. non\npoteva rimettere in discussione tale decisione, facendo valere la responsabilità\ndello Stato. In terzo luogo, il DFF motivava che, a tenore dell’art. 74a cpv. 4\nAIMP e secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli unici diritti di\nuna persona estranea al reato che possono opporsi a un’eventuale consegna\ndegli oggetti o beni confiscati, sono i diritti reali. Infine, il DFF rilevava che\nnella fattispecie non era dato alcun comportamento illecito di un funzionario,\nin quanto non era stato leso alcun bene giuridicamente protetto della X.,\nritenuto che quest’ultima non era parte della procedura di assistenza, non\nessendo toccata né personalmente né direttamente dall’assistenza giudiziaria.\nParimenti veniva negato un qualsiasi rapporto di causalità tra la mancata\ncomunicazione alla X. della restituzione dei beni e il preteso danno, ritenuto\nche la X. non avrebbe comunque potuto adottare alcun provvedimento per\nrecuperare gli averi rivendicati.\nG. Con ricorso del 21 febbraio 2005 la X. (in seguito: la ricorrente), per\nil tramite del suo legale, ha impugnato la decisione del DFF dinanzi alla\nCommissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato (in\nseguito: CRR), postulandone l’annullamento e l’accoglimento delle proprie\npretese di risarcimento. Richiamando integralmente le argomentazioni esposte\ncon la domanda di risarcimento dell’11 maggio 2004, la ricorrente sostiene che,\nmalgrado le festività pasquali, la lettera spedita giovedì 17 aprile 2003 doveva\nessere giunta non più tardi di martedì 22 aprile 2003 e che essa era stata\npertanto ignorata dall’UFG. L’atteggiamento palesemente negligente dell’UFG si\nmanifesta non solo nel non aver evaso tempestivamente l’istanza, ma pure nel\nnon aver mai emanato una decisione suscettibile di ricorso, rimproverando\npoi alla ricorrente di non aver impugnato la decisione del 22 aprile 2003 di cui\nessa ha preso conoscenza oltre un anno dopo. Il danno deriverebbe pertanto\ndall’impossibilità della ricorrente di attivarsi per ottenere la retrocessione\ndei soldi dallo Stato tedesco. Infine la ricorrente considera che gli ordini di\nbonifico emessi da Z. a suo favore in tempi non sospetti, e da essa accettati,\ncostituiscono un’assegnazione di denaro irrevocabile e quindi assimilabile ad\nun diritto reale tale da giustificare la priorità della ricorrente giusta l’art. 74a\ncpv. 3 AIMP.\nH. Con lettera del 24 marzo 2005 il DFF ha comunicato di rinunciare ad una\npresa di posizione sul ricorso, visto che la ricorrente non ha addotto alcun\nnuovo argomento, e postula la reiezione del ricorso, come da decisione del 19\ngennaio 2005.\nEstratti dei considerandi:\n1 .-3.(...)\n4. a.Giusta l’art. 12 LResp, in un procedimento per responsabilità non può\nessere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze\ncresciuti in giudicato. Lo scopo di questa disposizione è di impedire che il\ncittadino possa nuovamente impugnare una decisione a lui sfavorevole, ma\ncresciuta in giudicato, ricorrendo a un procedimento ai sensi della LResp.\nColui che ha impugnato una decisione sino all’ultima istanza senza successo\no colui che non ha utilizzato i rimedi di diritto a sua disposizione o li ha\n\n"}