{"Signatur": "CH_VB_020", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-09-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_020_JAAC-70-31--_2005-09-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007283.pdf?ID=150007283", "Checksum": "04d19bb9a99a2a678bdb488f4bb82b7a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:30", "Checksum": "92832dd1634df00a533a75f7bac02310", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato 20.09.2005 JAAC 70.31 \r\n\n 3\ndell’applicazione dell’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP, soltanto i diritti di natura\nreale possono essere opposti alla restituzione, mentre le pretese di meri\ndiritti civili (segnatamente crediti) non sono opponibili alla restituzione.\nInfine l’istanza della X. era pervenuta all’UFG solo in data 23 aprile 2003,\nossia dopo la decisione del 22 aprile 2003 volta alla restituzione degli averi\nprecedentemente sequestrati. Concludendo l’UFG sosteneva che la Svizzera\nnon avrebbe validamente potuto sostenere nei confronti della Germania che il\nprovento di reato fosse dissequestrato per pagare crediti privati.\nCon osservazioni del 16 agosto 2004 la X. contestò in particolare l’affermazione\nche l’UFG avesse preso conoscenza della lettera del 16/17 aprile 2003 solo\nin data 23 aprile 2002, ma quand’anche ciò fosse avvenuto, avrebbe dovuto\ninformarla immediatamente, onde permetterle di impugnare la decisione di\ndissequestro.\nE. Con decisione procedurale del 26 agosto 2004 il DFF invitò da un lato l’UFG\na produrre la richiesta di assistenza del 7 aprile 2003 della Procura di C.,\nil consenso scritto di Z. alla restituzione degli averi da esso controllati e/o\ndetenuti, la busta della lettera del 17 aprile 2003 della X. nonché la decisione\ndel 22 aprile 2003 dell’UFG; d’altro lato invitò la X. a presentare i documenti a\nsostegno dell’asserito ordine di bonifico a debito del conto presso la Bank di D.\nper il pagamento delle fatture e a spiegare la composizione dell’importo di EUR\n506’573.90 vantato a titolo di risarcimento del danno.\nL’UFG produsse i documenti richiesti fatta eccezione per la busta contenente\nlo scritto del 16/17 aprile 2003, affermando che le buste inerenti gli invii non\nraccomandati non vengono conservate. La X. dal canto suo non poté produrre\ngli ordini di bonifico a suo tempo firmati da Z., poiché questi non si trovavano\npiù in possesso della Bank di D., facendo parte della documentazione sotto\nsequestro. Visto tuttavia che Z. ne aveva confermata l’esistenza nei suoi\nverbali di interrogatorio, la X. chiedeva la citazione di Z. quale teste e il\nrichiamo dall’UFG dell’incarto sequestrato presso la Bank di D. In merito\nalla composizione dell’importo richiesto quale risarcimento del danno la X.\ndichiarò che esso risultava dal debito complessivo di EUR 965’258.40 di cui alla\nfattura del 26 giugno 2000 dedotto l’importo di EUR 458’684,50 pagato dalla\nY. attraverso un suo proprio creditore. Conformemente alla richiesta della\nX., il 26 novembre 2004 il DFF sospese il procedimento fino al 15 dicembre\n2004, data in cui il legale della X. produsse l’originale della dichiarazione di Z.,\nsotto forma di brevetto, con allegato copia del verbale di interrogatorio del 1°\nfebbraio 2001, dal quale si evince che Z. aveva firmato l’ordine di bonifico a\nfavore di X. in data 27 giugno 2000, apprendendo allora che i suoi conti erano\nstati bloccati.\nF. Il DFF respinse la domanda di risarcimento dell’11 maggio 2004 con\ndecisione del 19 gennaio 2005, sostenendo in primo luogo che non vi era\nstato diniego di giustizia o violazione del diritto di essere sentito, considerato\nche l’istanza del 16 aprile 2003 era pervenuta all’UFG, a causa delle festività\npasquali, solo in data 23 aprile 2003, ossia dopo la decisione di restituzione\ndegli averi sequestrati. In secondo luogo il DFF si appellava all’art. 12 della\nlegge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione,\ndei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp, RS 170.32),\nritenuto che contro la decisione del 22 aprile 2003 è dato ricorso di diritto\namministrativo al Tribunale federale giusta l’art. 80g AIMP. In particolare,\n\n"}