{"Signatur": "CH_VB_020", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-09-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_020_JAAC-70-31--_2005-09-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007283.pdf?ID=150007283", "Checksum": "04d19bb9a99a2a678bdb488f4bb82b7a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato 20.09.2005 JAAC 70.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für die Staatshaftung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:30", "Checksum": "92832dd1634df00a533a75f7bac02310", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017)  Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato 20.09.2005 JAAC 70.31 \r\n\n 2\ntedesco in merito ai fondi sequestrati fino a concorrenza dell’importo di EUR\n506’573.90 oltre interessi. Con lettera del 17 aprile 2003 il Ministero Pubblico di\nD. trasmise all’UFG copia dello scritto 16 aprile 2003 «... per il quale occorrerà\nprendere posizione quando verrà disposto un eventuale dissequestro. Non\nessendo ancora stato deciso a chi toccherà provvedere, la trasmissione della\nsuddetta missiva avviene a futura memoria».\nMediante decisione del 22 aprile 2003, l’UFG dichiarò ammissibile la richiesta\ndi assistenza del 7 aprile 2003 delle autorità tedesche volta alla restituzione\ndegli averi precedentemente sequestrati dalle autorità svizzere nell’ambito\ndella procedura di assistenza nei confronti di Z., ordinando la restituzione alle\nautorità tedesche degli averi controllati da quest’ultimo.\nIl 14 maggio 2003 il legale della X. sollecitò l’evasione dell’istanza ex\nart. 74 cpv. 3 AIMP (recte art. 74a cpv. 3), dichiarando di opporsi ad un\neventuale dissequestro senza preventiva decisione formale dell’istanza sopra\nmenzionata. Con scritto del 19 maggio 2003 l’UFG osservò che la revoca della\nmisura sugli averi della Y. era stata disposta a seguito di un regolare ordine\nbancario dato dal titolare di una procura sul conto, per cui il trasferimento\ndegli averi non era avvenuto in diretta applicazione dell’art. 74a AIMP, e che\ninoltre la X., in quanto semplice creditrice, non era legittimata a partecipare\nalla procedura di assistenza, visto che solo diritti di natura reale possono\nessere garantiti nell’ambito della predetta procedura. Tramite lettera del 28\nluglio 2003 il legale della X. rimproverò all’UFG di aver permesso la consegna\ndei fondi della Y. alle autorità tedesche senza preavvisare la sua assistita,\nmalgrado la sua opposizione alla revoca del sequestro, ritenendolo pertanto\nresponsabile del danno cagionatole. L’UFG replicò con scritto del 6 ottobre\n2003 ribadendo la sua posizione.\nC. L’11 maggio 2004 la X. inoltrò dinanzi al Dipartimento federale delle\nfinanze (DFF), per il tramite del suo legale, una domanda di risarcimento\nper l’importo totale di EUR 506’573.90 oltre interessi al 5% dal 30 giugno\n2000, corrispondente al credito residuo sulla fattura del 26 giugno 2000. In\nsostanza la X. rimproverava all’UFG di aver disposto il dissequestro dei beni\ndella Y., dopo aver preso atto della sua istanza del 16/17 aprile 2003, che non\nera peraltro stata evasa, lamentando quindi una denegata giustizia. La X.\nprecisava inoltre di non essere un creditore qualunque, avendo ottenuto dalla\nY., prima del sequestro dei conti, un ordine di bonifico per la merce fornita, per\ncui tecnicamente la somma era già stata assegnata a X., che l’aveva accettata,\nciò che ne rendeva irrevocabile l’assegnazione. Ciò stante, al momento di\nsbloccare la relazione, avrebbero dovuto essere eseguiti in primo luogo\ngli ordini di bonifico del giugno 2000. Infine l’UFG, avendo concordato un\naccordo transattivo con lo Stato tedesco, aveva di fatto annullato la procedura\nrogatoriale senza emissione di decisione suscettibile di essere impugnata da\nparte della X.\nD. Con osservazioni del 23 giugno 2004 l’UFG prese posizione sulla domanda\ndella X., postulandone la reiezione. A mente dell’UFG l’istanza della X. del 16\naprile 2003 non era giuridicamente fondata per due motivi. Innanzitutto ai\nsensi della AIMP la X. non era considerata parte alla procedura di assistenza,\nin quanto non era personalmente e direttamente toccata dalla misura di\nassistenza, non essendo titolare del conto bancario colpito da sequestro. In\nsecondo luogo, come la giurisprudenza ebbe già modo di precisare, nell’ambito\n\n"}