- La concessione di crediti e contributi da parte di un fondo di controvalore per progetti di sostegno allo sviluppo all’estero deve essere considerata un’attività commerciale (consid. 2b/bb). - In linea di principio, l’attività dei delegati svizzeri in questo fondo può essere considerata di natura ufficiale, nella misura in cui non si tratti pure di un’attività commerciale (consid. 2b/cc). Illiceità. Protezione della buona fede. - Il rifiuto della concessione di un credito costituisce un atto illecito solo se sussiste un diritto alla concessione del credito (consid. 4a/bb). - Il credito supplementare in questione, che sarebbe stato garantito, era sottoposto a diverse condizioni.