Responsabilità della Confederazione. Campo d’applicazione della LResp. Esercizio di funzioni ufficiali da parte della Confederazione. Illiceità. Protezione della buona fede. Art. 1 cpv. 1 lett. f, art. 19 LResp. Art. 61 CO. Esercizio di funzioni ufficiali da parte della Confederazione. - Il diritto pubblico concernente la responsabilità è applicato solo nel caso di danno provocato nell’esercizio di funzioni ufficiali. Decisivo è il fatto se si svolge una funzione fondamentale dello Stato; le attività commerciali dello Stato o di organizzazioni secondo l’art. 19 LResp comportano invece la responsabilità secondo il diritto privato (consid. 2a). - La concessione di crediti e contributi