20 LResp (consid. 1c). - L’esclusione della possibilità di controllare, nella procedura di responsabilità, decisioni, decreti e sentenze cresciuti in giudicato formalmente non viola l’art. 6 § 1 CEDU (consid. 3a e b). - Le norme nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale servono a regolare i rapporti fra gli Stati coinvolti e i loro diritti di sovranità e non alla protezione del patrimonio di una persona (consid. 4).