2b). - Nell’ambito della responsabilità dello Stato, un danno è considerato illecito se l’attività ufficiale del funzionario viola principi o divieti dell’ordinamento giuridico che servono alla protezione del bene giuridico leso (consid. 3). Nella fattispecie l’informazione obiettiva e non prevenuta fornita in occasione di una conferenza per i media non appare come una violazione di un dovere di servizio (consid. 3b).