’illiceità oggettiva secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (consid. 3a e 3b). - Il danno provocato da un atto dell’autorità è giustificato solo quando costituisce il senso e l’obiettivo, previsto dalla legge, di tale atto oppure quando è forzatamente legato all’esecuzione della legge. Il danno non è giustificato se, in occasione dell’esercizio di un’attività di per sé lecita, esso si verifica in modo inatteso, se non è voluto dalla legge e se costituisce un effetto accessorio inutile ai fini della realizzazione degli obiettivi della legge (consid. 4a e 4b). - Nessuna giustificazione nella fattispecie (consid. 5-7). - Nozione della causa