Può trattarsi di pubblicità anche quando si perseguono obiettivi che sono previsti dai principi e dalle disposizioni del diritto dell’assicurazione contro le malattie (consid. 3.2.3.). - Qualifica quale pubblicità al pubblico di uno scritto personale inviato da una cassa malati ad una cerchia di persone scelte che non sono autorizzate a prescrivere o a fornire un medicamento (consid. 3.3). - Conflitto di interessi fra il divieto di pubblicità al pubblico e il principio dell’economicità sancito dal diritto dell’assicurazione contro le malattie. La pubblicità al pubblico per medicamenti soggetti a prescrizione medica è ammessa quale eccezione