per poterla modificare, l’azienda deve dimostrare di disporre di un responsabile tecnico che soddisfi i requisiti di cui all’art. 5 OAM (consid. 6). - Il responsabile tecnico deve essere in grado di esercitare in modo adeguato la sorveglianza tecnica diretta sulle attività di fabbricazione per le quali è stata presentata la domanda. Il tempo di presenza e la raggiungibilità necessari non possono essere fissati in modo generalizzato, ma dipendono dalle particolarità aziendali e tecnico-produttive come pure dalla dimensione dell’azienda (consid. 6.2).