3 - L’autorizzazione per la fabbricazione di medicamenti è un’autorizzazione di polizia sanitaria. Deve essere rilasciata se il richiedente dimostra che tutti i presupposti aziendali e personali di cui all’art. 3 OAM sono soddisfatti. Non si possono compensare gravi lacune aziendali o personali con obblighi o condizioni (consid. 4 e 7.1). - Le constatazioni fatte da un’autorità competente esterna sulla base di un’ispezione sullo stato dell’azienda sono equiparabili a una perizia ai sensi dell’art. 12 lett. e PA; non sono possibili deroghe se non sussistono motivi validi (consid. 5). - Per ottenere il rilascio di un’autorizzazione di fabbricazione o