esame oggettivo (consid. 3.1). - Un’informazione al pubblico delle autorità va interpretata come ragionevolmente può essere intesa dai destinatari dell’informazione. Se con una raccomandazione statale si induce a credere che singoli attori del mercato abbiano potuto temporaneamente trarre vantaggio da una prassi delle autorità non conforme alle leggi, altri attori del mercato in concorrenza possono avere un interesse degno di protezione a un esame oggettivo dell’ammissibilità della raccomandazione (consid 3.2). - L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici non è di norma autorizzato ad intervenire nella struttura dei prezzi vigenti sul mercato dei medicamenti.