Medicamenti. Approvvigionamento sicuro. Informazione al pubblico da parte delle autorità. Estensione dell’oggetto litigioso. Impugnazione di una decisione di non entrata nel merito di un atto materiale. Diritto ad una decisione d’accertamento. Art. 27 Cost. Art. 6, art. 25 cpv. 2, art. 48 lett. a PA. Art. 1 cpv. 2 lett. c, art. 1 cpv. 3 lett. c, art. 9 cpv. 1 e 2, art. 67 cpv. 1, art. 95 cpv. 3 LATer. - Informare il pubblico mediante comunicato stampa in cui sono formulate raccomandazioni statali è da qualificarsi un atto materiale. Il rifiuto non formale di un’autorità a revocare su richiesta una raccomandazione statale è equiparabile a una decisione di non entrata nel merito ed