da presentare in una procedura di sorveglianza e nell’esaminarli soltanto nella misura in cui ciò è previsto dalla Farmacopea europea (consid. 3.2). - Conformemente alle prescrizioni della Farmacopea europea, l’autorità per gli agenti terapeutici può riconoscere metodi diversi da quello indicato nel cap. 5.1.3 Ph. Eur. per verificare se è sufficientemente garantita la conservazione del prodotto. Il metodo della Farmacopea europea poggia tuttavia sulle conoscenze tecnico-scientifiche più recenti per cui si possono addurre altri sistemi di verifica soltanto se è dimostrato che sono equivalenti dal punto di vista scientifico. Questo non