Medicamenti. Immissione in commercio di medicamenti pronti per l’uso fabbricati nel quadro di un contratto conto terzi. Preparazione di medicamenti secondo una ricetta di propria formulazione (preparati farmaceutici speciali). Principio del perturbatore. Art. 4 cpv. 1 lett. c, d, e e f, art. 9 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c, art. 25, art. 66 LATer. Art. 2 lett. e e k OAM. - La fornitura di medicamenti fabbricati nel quadro di un contratto conto terzi rappresenta un’azione di smercio e pertanto un’immissione in commercio (consid. 3.1). - Sono considerati pronti per l’uso i medicamenti che hanno percorso tutte le fasi di fabbricazione di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. c LATer - o che avrebbero