Diritto in materia di agenti terapeutici. Ispezione effettuata nel quadro della sorveglianza del mercato. Decisione incidentale non impugnabile a titolo indipendente. Art. 5 cpv. 2, art. 38, art. 45 cpv. 1 e 3 PA. Art. 58 LATer. - La disposizione di un’ispezione (amministrativa) nel quadro della sorveglianza del mercato è da qualificarsi come provvedimento per l’assunzione di prove in vista di decisioni future e costituisce una decisione incidentale (consid. 1.2). - Il destinatario della decisione può fare fede al termine di ricorso errato indicato nella decisione impugnata soltanto se non ha riconosciuto o non avrebbe dovuto riconoscere l’errore (consid.