Medicamenti. Procedure di sorveglianza del mercato. Sospensione del­l’omo­logazione. Esclusione di un periodo per la liquidazione degli stock. Art. 9 cpv. 1, art. 10, art. 58 cpv. 2, art. 66 LATer. Art. 9 cpv. 3, art. 13, art. 32 cpv. 3 OM. - L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ha il compito di verificare periodicamente se i medicamenti sono conformi al­l’omologazione. In particolare può controllarne la qualità nel quadro di procedure di sorveglianza (consid. 4). - Nelle procedure di sorveglianza del mercato è accordato al­l’Istituto un margine di discrezionalità nella scelta del provvedimento amministrativo più idoneo per ristabilire uno stato di cose conforme alla legge.