Medicamenti. Importazione da parte di persone singole di medicamenti soggetti all’obbligo di omologazione ma non omologati. Quantità necessarie per il consumo proprio. Rinvio alla frontiera. Art. 20 cpv. 1 e 2, art. 27 cpv. 2 lett. a, art. 66 LATer. Art. 36 cpv. 1 OAM. Art. 23, art. 24 OM. Art. 2 cpv. 2 CC. - Medicamenti soggetti all’obbligo di omologazione ma non omologati possono essere importati da persone singole solo in piccole quantità necessarie per il consumo proprio di circa un mese (consid. 3.1). - Se avviene sotto forma di vendita per corrispondenza, l’im­portazione senza ricetta medica da parte di persone singole di medicamenti soggetti a prescrizione costituisce un abuso