Dispositivi medici. Prova della conformità per protesi dell’anca. Verifica della valutazione della conformità nella procedura di controllo del mercato. Oggetto della prova nella procedura di ricorso. Divieto di messa sul mercato. Art. 13 cpv. 1, art. 33 cpv. 1 PA. Art. 45, art. 66 LATer. Art. 4 cpv. 1 e 2, art. 9 cpv. 2, art. 23 segg., art. 27 cpv. 1 e 2 ODmed. - Il produttore risp. il primo distributore di dispositivi medici è obbligato a dimostrare, in ogni momento, che tali dispositivi sono conformi al diritto svizzero ed europeo (prova della conformità). Questo obbligo non decade