2 Commissione esamina la questione con pieno potere di cognizione, se la ricorrente di principio doveva aspettarsi l’emanazione di una misura amministrativa da parte dell’Istituto svizzero dei prodotti terapeutici e se la ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi sui particolari della misura amministrativa al cospetto della Commissione di ricorso (consid. 2). - Un controllo preventivo, da parte dell’autorità, della pubblicità per prodotti terapeutici destinata al pubblico può limitare la libertà economica. Un tale controllo è quindi ammesso solo se sono realizzate le condizioni previste dall’art.