Dispositivi medici. Procedura di sorveglianza del mercato. Indicazione dei destinatari della decisione. Diritto di essere sentito. Art. 29 cpv. 2 Cost. Art. 6, art. 30 cpv. 1, art. 35 cpv. 1 e art. 48 PA. Art. 55 e 101 CO. Art. 45 cpv. 5 LATer. - Qualità di parte: nella procedura ricorsuale, per le imprese commerciali che non hanno qualità di parte e capacità giuridica agiscono i titolari che hanno qualità di parte (consid. 1.2). - Menzione di una persona ausiliaria quale destinatario della decisione: l’indicazione errata o incompleta del destinatario della decisione non comporta la nullità di quest’ultima se il vero destinatario emerge in modo inequivocabile dal contesto.