è necessaria un’autorizzazione dell’Istituto svizzero dei medicamenti (Istituto). Autorizzazioni d’importazione rilasciate dai cantoni secondo il diritto previgente possono sostituire in modo transitorio un’autorizzazione dell’Istituto solo nella misura in cui esse permettono l’importazione effettuata nel caso concreto. Medicamenti soggetti all’obbligo dell’omologazione, ma non omologati, possono essere importati solo eccezionalmente con un’autorizzazione speciale rilasciata per il caso singolo dall’Istituto (consid. 5). - Nella presente procedura l’Istituto aveva la competenza dal punto di vista del diritto costituzionale di rinviare alla