2 Art. 27 Cost. Art. 9 cpv. 2 lett. a, art. 18 cpv. 1 lett. a, art. 20, art. 66 e art. 95 cpv. 5 LATer. Art. 36 cpv. 2 e art. 46 OAM. - Sono considerati come formulae magistralis non soggetti all’obbligo di omologazione i medicamenti preparati su prescrizione medica per un caso singolo ed individualizzato da parte di una determinata farmacia oppure - su mandato di quest’ultima - da parte di un produttore controllato dallo Stato (consid. 4.1). - Per prescrizione medica di formulae magistralis si intende l’emissione di una ricetta che indica in modo dettagliato la preparazione del medicamento e che non si limita ad