1 Dispositivi medici. Restrizioni per l’esame degli atti. Mascheramento di dati personali. Art. 27 cpv. 1 e 2 PA. Art. 59 cpv. 3 e art. 62 cpv. 1 LATer. Per motivi di protezione della personalità e per assicurare un sistema di notifica efficiente nel quadro della sorveglianza del mercato dei dispositivi medici, i dati di pazienti e specialisti notificanti possono essere tenuti segreti senza che questo costituisca una violazione del diritto all’audizione e possono essere esclusi dall’esame degli atti mediante mascheramento.