Medicamenti. Diritto degli emolumenti. Emolumenti amministrativi per l’esame di domande di rilascio di autorizzazioni dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) in seguito alla scadenza della registrazione presso l’Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (OICM). Art. 65 LATer. Art. 23a cpv. 1 e 2 OOMed. - Gli emolumenti amministrativi dell’Istituto svizzero dei medicamenti devono potersi fondare su una base legale sufficiente e rispettare i relativi principi costituzionali, in particolare quello della copertura dei costi e dell’equivalenza (consid.