2 - Le autorità cantonali, e non l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, sono competenti per il rilascio delle autorizzazioni di fabbricazione per medicamenti non soggetti all’obbligo di omologazione secondo l’art. 9 cpv. 2 lett. a, b e c LATer (consid. 2). - Nella procedura amministrativa di prima istanza, che prevede la collaborazione delle parti, ed in particolare nella procedura di domanda d’autorizzazione, le autorità devono attenersi alle richieste delle parti e non possono autorizzare di più