Medicinali. Divieto di pubblicità al pubblico per prodotti medicinali destinati all’uso esclusivo da parte di persone del ramo (nella fattispecie: sostanze da iniettare nelle rughe). Art. 16, art 27 e art. 36 Cost. Art. 4 cpv. 1 lett. b, art. 51 e art. 66 LATer. Art. 1 cpv. 1 lett. c e art. 21 cpv. 3 lett. b ODmed. Art. 2 lett. a OPuM. - Le sostanze da iniettare nelle rughe devono essere considerate come medicinali (consid. 3). - Sono considerate pubblicità al pubblico ai sensi del diritto sui prodotti medicinali le offerte e le altre misure che si rivolgono esclusivamente a persone del ramo, che nella loro integralità sono destinate ad influenzare